Sgravio totale apprendistato di primo livello, l’Inps definisce le regole

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Sgravio totale apprendistato di primo livello, l’Inps definisce le regole. Con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, l’Istituto definisce le regole per l’applicazione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Ovvero con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’agevolazione è prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e per i primi tre anni di durata del rapporto di lavoro.

Sgravio totale apprendistato di primo livello, requisiti per il beneficio

La legge di Bilancio 2022 dispone che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 è riconosciuto uno sgravio contributi del 100% ai datori di lavoro. Per apprendistato di primo livello si intende qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Invece le condizioni richieste ai datori di lavoro prevedono che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Lo sgravio contributivo del 100% è riconosciuto per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. E fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Sgravio totale apprendistato di primo livello, le condizioni utili all’applicazione

L’articolo 1, comma 645, della legge n. 234/2021 ha rinnovato per l’anno 2022 lo sgravio totale apprendistato di primo livello. Lo sgravio si applica qualora sussistano due specifiche condizioni.

• assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

• che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

L’aspetto dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Ne consegue che il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il numero di addetti. Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Gli oneri del datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato

La legge di Bilancio espressamente prevede che resta fermo “il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”. Quindi i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.

Pertanto le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento. E sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo. Invece l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione. Inoltre l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato svolto presso altri datori di lavoro

Per l’applicazione dello sgravio totale apprendistato si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. Infatti in tale circostanza lo sgravio totale può essere riconosciuto al datore di lavoro che occupa fino a nove addetti limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge.

L’integrazione salariale prevista anche per l’apprendistato

Inoltre, la circolare Inps evidenzia che l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dispone che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”. Quindi a partire dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. E con il diploma di istruzione secondaria, il certificato di specializzazione tecnica e superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della normativa.

Le condizioni utili per l’applicazione dello sgravio contributivo

Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. Pertanto il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge. Nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre l’INL ha chiarito che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi […] al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti”.

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