L’inquadramento ai fini previdenziali dell’Inps vale anche ai fini Inail.
Ribadirlo è la corte di cassazione nell’ordinanza n. 28531 del 6 novembre 2024 confermando il principio per cui a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 88/1989 la classificazione dei datori di lavoro, operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 di tale legge, ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail.
