Con la nota n. 15466/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato le istruzioni operative dettagliate riguardanti la nuova procedura di esonero dalle assunzioni obbligatorie del collocamento mirato per i lavoratori disabili.
Questa misura si applica alle aziende che impiegano addetti impegnati in lavorazioni ad alto rischio di infortunio, con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Il nuovo decreto ministeriale dell’11 giugno 2024, pubblicato il 5 agosto 2024, stabilisce nuove regole e modalità di versamento del contributo esonerativo per le aziende.
Beneficiari dell’esonero dal collocamento mirato disabili
La possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo di assumere lavoratori disabili si applica a datori di lavoro privati e enti pubblici economici che occupano addetti in lavorazioni a rischio.
Tali aziende devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Impiegare lavoratori in attività pericolose, per le quali si paga un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
- Presentare un’autocertificazione di esonero dall’obbligo di assumere lavoratori con disabilità, come previsto dalla Legge n. 68/1999;
- Versare un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Come presentare l’autocertificazione
L’autocertificazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID, CIE o altri strumenti di identificazione previsti dalla legge.
Non è ammesso l’invio di più autocertificazioni contemporanee per diverse province.
Nell’autocertificazione, il datore di lavoro deve dichiarare la base occupazionale complessiva e fornire dettagli come:
- La base di computo e il numero di lavoratori con disabilità già occupati;
- Il numero degli addetti impegnati in lavorazioni ad alto rischio;
- La quota di esonero richiesta.
Modalità di pagamento del contributo esonerativo
Il versamento del contributo esonerativo è ora gestito tramite la piattaforma PagoPA, sostituendo il precedente metodo di pagamento con bonifico bancario.
Gli avvisi di pagamento vengono generati automaticamente al termine della compilazione dell’autocertificazione e devono essere saldati entro il giorno 10 del primo mese del trimestre coperto.
Questo contributo copre 22 giorni lavorativi al mese, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato, e ammonta a circa 2.587,86 euro a trimestre per ogni lavoratore non assunto per cui si richiede l’esonero.
Quali sono le conseguenze in caso di mancato versamento
Se il datore di lavoro non effettua il pagamento secondo le modalità stabilite, decade dal diritto di esonero e dovrà procedere all’assunzione dei lavoratori disabili entro 60 giorni dal termine del trimestre in corso.
Inoltre, l’esonero parziale è compatibile con l’esonero autocertificato, a patto che non riguardi gli stessi addetti e che non superi i limiti previsti.
