Decreto Legge Ucraina bis: Cig scontata per imprese colpite da crisi materie prime. Al Comma 2 dell’articolo 11 del Dl Ucraina bis n.21 del 21 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale si prevedono misure di sostegno per le imprese maggiormente impattate dalla crisi Ucraina. Ovvero per coloro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, con l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 maggio 2022. Le imprese che potranno beneficiare di questa Cig scontata sono quelle dei settori siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria. Quindi relativamente al mais, concimi e grano tenero. Insieme a tutti i settori maggiormente colpiti dalla carenza di materie prime.
Dl Ucraina bis, disposizioni in materia di integrazione salariale
L’articolo 11 contenente le misure per il lavoro si occupa di disposizioni in materia di integrazione salariale. “Per fronteggiare nel 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale. Per esaurimento dei limiti di durata delle prestazioni, è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale. Ma per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
La Cig per aziende fino a 15 dipendenti
Inoltre ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nel decreto che non possono più
ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Esonero contribuzione addizionale
I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nel decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il Dl Ucraina bis prevede anche l’agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l’anno 2022, 6,3 milioni di euro per l’anno 2023, 6,3 milioni di euro per l’anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l’anno 2025.
