Cassazione: il controllo datoriale non può riguardare dati antecedenti all’insorgere del sospetto di illeciti.

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Questa ordinanza della Cassazione (n. 807 del 13 gennaio 2025) conferma un principio fondamentale in materia di controlli datoriali e utilizzo delle prove nei procedimenti disciplinari: il datore di lavoro non può basare un licenziamento su dati acquisiti dal PC aziendale del dipendente se tali dati risalgono a un periodo precedente all’insorgere del sospetto che ha motivato il controllo.

Punti chiave della decisione:

  1. Il controllo deve essere successivo al sospetto:
    • Secondo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il controllo tecnologico ex post è legittimo solo per verificare condotte successive al momento in cui sorge un fondato sospetto.
    • Questo significa che il datore di lavoro può raccogliere ed eventualmente utilizzare solo le informazioni generate dopo il sospetto.
  2. Divieto di utilizzo di dati pregressi:
    • Il datore di lavoro non può effettuare ricerche retroattive nel passato del lavoratore per confermare il sospetto.
    • Non può nemmeno usare dati precedenti al sospetto per giustificare una sanzione disciplinare o il licenziamento.
  3. Conseguenze per il licenziamento:
    • La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando illegittimo il licenziamento e respingendo il ricorso dell’azienda.
    • Il motivo? La società ha basato il provvedimento su prove raccolte prima che vi fosse un elemento concreto a giustificare il controllo, violando così le garanzie previste per i lavoratori.

Implicazioni pratiche

  • datori di lavoro devono prestare attenzione ai criteri di legittimità dei controlli informatici, evitando di raccogliere informazioni in modo retroattivo per poi utilizzarle contro il dipendente.
  • lavoratori possono impugnare un licenziamento se le prove su cui si basa derivano da controlli illeciti.
  • Il principio di proporzionalità e finalità nei controlli viene ribadito: non si possono raccogliere dati senza un motivo legittimo e preesistente.

Questa ordinanza rafforza la tutela dei lavoratori nell’uso delle tecnologie aziendali, ribadendo che il potere di controllo del datore di lavoro non è illimitato, ma deve rispettare le garanzie previste dalla legge e dallo Statuto dei Lavoratori.