Conciliazione tempi vita-lavoro, il decreto ufficiale sulla direttiva UE. Il Ministero del Lavoro informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Ovvero relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. La conciliazione tempi vita-lavoro apre ad una condivisione delle responsabilità di entrambi i genitori per la cura della famiglia.
Conciliazione tempi vita-lavoro, cosa prevede
Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tempi tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Quindi il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi. Per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Conciliazione tempi vita-lavoro, disposizioni per il genitore solo
Sono estesi da 10 a 11 mesi i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo e nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Mentre passa da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. E da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti. Infine passa da 8 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.
Il divieto di discriminazione
Nell’ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un’apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento.
Le lavoratrici autonome
Con riferimento alle lavoratrici autonome il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino. Ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi.
In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni.
