Fruizione e indennizzabilità del congedo parentale ad ore

Fruizione e indennizzabilità del congedo parentale ad ore

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Fruizione e indennizzabilità del congedo parentale ad ore

Modalità di fruizione

In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

É ammessa la fruizione di periodi di congedo giornalieri e orari alternati.

La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima dell’effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.

 

Criteri di indennizzabilità

Fino al 12 anni di età del bambino l’indennità spetta, nella misura del 30% per cento della retribuzione (Il primo mese viene retribuito nella misura dell’80% (INPS, circolare n. 45 del 16 maggio 2023), per un periodo massimo di:

  • 3 mesi per il padre;
  • 3 mesi per la madre;
  • 3 mesi alternativi tra madre e padre;
  • 9 mesi per il genitore solo.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.