Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari, domande per 70mila unità

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Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari, domande per 70mila unità. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica il decreto licenziato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il prossimo 17 gennaio. Il decreto fissa le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. Infatti il provvedimento fissa una quota massima di ingressi pari a 69mila e 700 unità. E di queste, 42 mila sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Il contrasto all’intermediazione illecita

Il Ministero annuncia che per prevenire forme d’intermediazione illecita, la sperimentazione si è replicata anche quest’anno. Infatti nell’ambito delle 42mila unità è stata riservata la quota delle 14mila per il settore agricolo. Ovvero per i lavoratori le cui domande di nulla osta devono essere presentate in nome e per conto dei datori di lavoro. E delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel decreto, come Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative. Infine le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27mila. Di queste circa 20mila sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, edilizia e turistico-alberghiero. Ovvero per i cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.

Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari, come presentare la domanda

La programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari prevede un iter burocratico di accesso. Infatti spetta al datore di lavoro residente in Italia fare richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario. A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda. E saranno trasmessi con le modalità telematiche all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it . Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali. E per i lavoratori autonomi e per le conversioni.

Rientrano anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia del turismo. Ovvero relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. Invece per i cittadini dei Paesi che non hanno ancora un accordo di cooperazione, le domande si presentano successivamente. Possono essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Procedura telematica con Spid

Invece dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022  è possibile presentare la domanda per l’assunzione di lavoratori stagionali. Il prerequisito per compilare la domanda e inoltrare telematicamente la procedura è il possesso dell’identità SPID. E utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente. Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk. Qui è possibile ottenere i ragguagli tecnici tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo. Infine tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari, le quote del decreto

I flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari sono ripartiti per quote. Sono ammessi in Italia 69.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita. Gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale per lavoro autonomo prevedono 27mila quote. Queste vengono riservate alle assunzioni nei settori dell’autotrasporto, edilizia e turistico alberghiero. E per i cittadini che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

I paesi coinvolti

In particolare dei 27.700 ingressi, 17.000 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina. Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo. Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. La restante quota di 3mila resta invece a disposizione dei cittadini di altri Paesi con cui nel corso del 2022 entreranno in vigore accordi.

La Circolare interministeriale del 5 gennaio 2022 aggiunge delle precisazioni. Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti. Ovvero muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE. E convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

Altre quote

Inoltre la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari prevede 100 quote riservate ai lavoratori stranieri formati. Ovvero a coloro che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ulteriori 100 quote riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori. E fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. E infine 500 quote riservate ai lavoratori autonomi appartenenti ad altre categorie.

Ovvero agli imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie. E che non siano inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro. Ai liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale. Oltre che comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione. Ai titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850. Agli artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati. E in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850. Infine ai cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221. In presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Conversioni

Le restanti 7.000 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare qui le quote sono così ripartite. Le 4.400 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Invece 2.000 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. E 370 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Ulteriori 200 quote sono per chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. E infine 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea. Da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari, il lavoro stagionale

Il Decreto prevede 42mila quote riservate all’ingresso per lavoro stagionale. E sono riservate alle seguenti nazionalità. Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine. Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan. Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Da quest’anno anche i cittadini del Guatemala.

Si attende la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per ulteriori indicazioni sull’istruttoria delle domande. Si sottolinea che 1.000 delle 42.000 quote sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale. Infine il Ministero del lavoro ricorda che il Testo Unico sull’Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale. Sempre per lavoro stagionale e nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta. E nei cinque anni precedenti.

Altre informazioni

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi. La richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta.

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