Esonero versamento contributi per chi non richiede integrazione salariale

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Esonero versamento contributi per chi non richiede integrazione salariale. Con il messaggio 197 del 14 gennaio scorso l’Inps rende note le modalità operative per presentare richiesta di esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Si rivolge ai datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Il beneficio contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che non abbiano richiesto nella stessa unità produttiva i trattamenti di integrazione salariale. Ovvero previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Inoltre la stessa legge di bilancio aveva previsto al comma 307 del medesimo articolo 1 una formula in tal senso. “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale”.  L’esonero può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinuncia alla spendita del residuo di esonero. Così come previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. E che non intende avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 della legge di Bilancio 2021.

Esonero versamento contributi

L’Inps chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla legge n. 178/2020. Previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo articolo 1, a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020. Con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite. Anche se manca una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare. Ma tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale. Che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Esonero versamento contributi, istruzioni operative

Per poter usufruire dell’esonero, i datori di lavoro dovranno inoltrare istanza all’INPS. Tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”. Selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. Che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020. Qui bisogna dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19. E dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Inoltre ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga). Oppure di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020. La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private, come compilare l’Uniemens  

I datori di lavoro interessati per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”. Che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”. Mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Per procedere alla restituzione della quota di esonero del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>. Ovvero nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”. Che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”. E nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q”. Ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). E dovranno chiedere l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, compilazione della sezione Lista PosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero versamento contributi a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA. A valere sule mensilità gennaio 2022 e fino a quello del mese di marzo 2022, dichiarano nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante si compila l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>. E secondo le modalità indicate. Ovvero nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio. Nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio. Nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “26”, avente il significato di “Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”. Nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Per la restituzione della quota di esonero versamento contributi in base al decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5. Ovvero a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato. Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1.  Da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi.

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