Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali, escluse le farmacie. L’Inps con la circolare pubblicata il 31 gennaio 2022 precisa l’ambito di applicazione. E trae spunto dalla circolare n. 77 del 26 maggio 2021, che illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Ovvero il Fondo istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. In particolare beneficiano degli interventi a sostegno del reddito i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali. Ovvero coloro che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. E con l’esclusione dei dirigenti.
Fondo di solidarietà bilaterale, escluse le farmacie
Infatti i datori di lavoro del settore delle attività professionali si individuano dai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato n.2 alla circolare n.77/2021. Intanto il Ministero del Lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo. Allo scopo di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo. Così come previsto per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Nella circolare, l’Istituto evidenzia che la legge 30 dicembre 2021 ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare dal 1 gennaio 2022 sono state introdotte delle novità. Infatti sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali anche i lavoratori a domicilio. E i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale. Inoltre si ricorda che alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Fondo di solidarietà bilaterale, ambito di applicazione
Pertanto, in attesa di nuova circolare con le disposizioni concernenti l’attuazione della legge 234/2021, l’Inps rende nota la platea dei destinatari. Ovvero dei soggetti destinatari delle tutele del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in applicazione del decreto ministeriale n. 104125/2019.
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali come individuati dai codici Ateco. Nella tabella proposta sono state escluse le farmacie, connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10. Che rientrano nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore. Ovvero il settore che ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa e che non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.
I datori di lavoro del settore delle attività professionali individuati nell’Allegato, sono tutelati e non sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020), anche ai fini dell’obbligo contributivo.
Le farmacie
In merito alle farmacie, che non sono destinatarie della disciplina del fondo, verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario. E versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo. Oltre alle indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.
Inoltre l’istituto conferma che le domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS saranno oggetto di riesame. Il riferimento è il respingimento in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore. Ma le domande saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare.
