Assegno nucleo familiare e assegni familiari a decorrere dal 1° marzo: le precisazioni dell’Inps. L’entrata in vigore dell’assegno unico universale modifica l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari. Infatti l’articolo 10 comma 3 del D.Lgs 29 dicembre 2021 n.230 prevede la cessazione del riconoscimento delle prestazioni. E supera di fatto il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari. Il testo cita che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69″.
Assegno nucleo familiare, le novità a partire dal 1°marzo
Pertanto a partire dal 1° marzo 2022 non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF). Ovvero riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico. Ma continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi.
E con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti. Ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Oppure nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Assegno nucleo familiare: resta per coniugi, fratelli o nipoti
Dopo il 1° marzo 2022 nel nucleo familiare in cui sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, o un figlio a carico con disabilità e senza limiti di età, scatta il diritto all’Assegno unico. Quindi non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. Invece al ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per cui si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF. Ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
La circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022 rende noto uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall’Inps. Per la richiesta di assegno al nucleo familiare presentata per periodi a partire dal 1° marzo 2022 i beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente. I lavoratori domestici e domestici somministrati. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995. Oltre ai lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti. I lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF, i percettori di NASpI, e i percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA.
Inoltre si elencano anche beneficiari di prestazioni antitubercolari. I lavoratori in aspettativa sindacale, i marittimi sbarcati per infortunio o malattia. I lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF). E infine i percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.
I requisiti
La circolare di riferimento illustra i requisiti da possedere alla data del 1°marzo 2022 indicativi per la composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare del richiedente è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Oltre ai fratelli, sorelle e nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età. Qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. E nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Le condizioni
Nel nucleo familiare non deve essere presente un figlio minorenne a carico, o un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. E per il quale ricorrano specifiche condizioni. Tra cui, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea. Che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego. Oppure che svolga il servizio civile universale, o che sia figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
