Tirocini extracurriculari, l’INL annuncia sanzioni per i datori di lavoro. Con nota n. 530 del 21 marzo l’Ispettorato nazionale del Lavoro licenzia le nuove disposizioni in materia di tirocini. Sulla scorta delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’ispettorato fornisce chiarimenti sulle sanzioni già applicabili in capo ai datori di lavoro. In primo luogo prevede la punizione per la mancata corresponsione dell’indennità al tirocinante, con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro. Inoltre si punisce il ricorso fraudolento al tirocinio. E si ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini e il rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Tirocini extracurriculari, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
La legge di bilancio 2022 introduce importanti novità in materia di tirocini, e getta le basi per la elaborazione delle nuove linee guida che dovranno adottare Governo e Regioni. Da qui si definiscono anche gli obblighi e le sanzioni immediatamente operative. Su questo aspetto si è pronunciato l’Ispettorato, che ha indicato quali disposizioni possono considerarsi immediatamente operative. Tra queste si ribadisce che il tirocinio non può essere considerato un rapporto di lavoro, nè può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Ma il soggetto ospitante è comunque tenuto, nei confronti del tirocinante, al rispetto integrale delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008.
Tirocini extracurriculari, le linee guida dell’accordo Stato-Regioni
Il legislatore provvede anzitutto a normare la definizione di tirocinio, definendolo come “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro. Finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. La Legge di Bilancio 2022 prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore, Governo e Regioni dovranno concludere in Conferenza permanente un nuovo Accordo per la definizione di linee guida. L’accordo dovrà basarsi su una rosa di criteri.
A partire dalla revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
L’individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione. Oltre alla fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa. La definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione. La definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio. E la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto. Anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Le sanzioni di immediata applicazione
Mentre per le linee guida si attende la Conferenza Stato- Regioni, altre disposizioni di carattere sanzionatorio sono immediatamente applicabili.
La prima è quella che punisce la mancata corresponsione della indennità da corrispondere al tirocinante con una sanzione amministrativa. “Il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro., Conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”. A seguire troviamo il ricorso fraudolento al tirocinio. Infatti la Legge di Bilancio stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto. E per ciascun giorno di tirocinio. Ferma restando la possibilità su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Per valutare l’uso scorretto del tirocinio il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore. Nonché alle istruzioni operative già fornite con circ. 8/2018. Il caso si riferisce chiaramente alla verifica della condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente. La sanzione prevista è di carattere penale punita con pena pecuniaria, ed è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994. Quest’ultima intima la cessazione del rapporto di tirocinio mentre sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Infine l’Ispettorato indica altre novità di immediata applicazione per i tirocini extracurriculari. La prima ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini extracurriculari. La seconda stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ovvero si equipara il tirocinante alla figura del lavoratore dipendente per quanto riguarda il dettato normativo della sicurezza nei luoghi di lavoro.
