Sgravio contributivo per dipendenti, istruzioni per datori di lavoro

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Sgravio contributivo per dipendenti, istruzioni per datori di lavoro. Con la circolare n.43 del 2022 l’Inps fornisce le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio previsto dalla Legge di Bilancio 2022. E riservato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ai lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35mila euro annui, pari a circa 2.629 euro lordi mensili. Il beneficio consiste in uno sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 in punti percentuali all’interno del Libro Unico del Lavoro e della denuncia contributiva UniEmens.

Sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti

L’Inps ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo riconosciuto, ai sensi della legge di Bilancio 2022 in favore dei lavoratori subordinati. Ovvero un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ( IVS ) a carico del lavoratore.
Lo sgravio spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro. E maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo, requisiti dei lavoratori beneficiari

Possono accedere allo sgravio contributivo tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati. A prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano però esclusi i rapporti di lavoro domestico. Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.  il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Lo sgravio contributivo applicato alla tredicesima mensilità

Lo sgravio contributivo spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. E consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori. In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sulla retribuzione corrisposta nel mese. A condizione che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, ma anche che sull’importo della tredicesima mensilità, nel rispetto del medesimo limite.

Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, lo sgravio contributivo non può essere applicato. In quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima. E per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre i lavoratori a cui spetta l’esonero. A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo, dove dovranno valorizzare le seguenti caselle. Nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024. In “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima. In “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero. E infine nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. Con riferimento alla tredicesima mensilità bisogna procedere come segue. Nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L025”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo. Mentre in “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo. In “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero. E infine nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esposizione in Lista “PosPA” di UniEmens

Invece i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica seguono altro percorso. A partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA di competenza del mese di marzo, devono compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”. E secondo le modalità di seguito indicate. In “AnnoRif” va inserito l’anno di riferimento del beneficio; nell’elemento “MeseRif” va inserito il mese di riferimento del beneficio. Invece nell’elemento “CodiceRecupero” va inserito il codice “29”. E infine in “Importo” deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Ulteriori codici di recupero sono istituiti per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione. Ovvero ovvero con ratei mensili. I codici sono “30”, se corrisposta in unica soluzione;  “31” se corrisposta in ratei mensili. Per il recupero dell’esonero del mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, sarà consentito valorizzare il codice nella ListaPosPA. Esclusivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, esclusi dall’esonero di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese. Ed evidenziando la quota dello sgravio corrispondente.

Esposizione in “PosAgri” di UniEmens

A partire da aprile 2022, i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori a cui applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribParticolare”. E con uno dei seguenti codici. CodiceRetribuzione: “O” oppure P”, “M”, “W”. Quindi “7” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori; “8” per il rateo di tredicesima mensilizzata. E “9” per la tredicesima corrisposta nel mese di dicembre.
Invece nel caso sia presente più di un CodiceRetribuzione tra O, P, M e W è sufficiente valorizzare uno dei suddetti codici una sola volta. Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento “TipoRetribParticolare”.

Gli adempimenti previsti dal 1°maggio

Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima. Ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro. Per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022 già trasmessi l’esonero verrà applicato in automatico. Ma solo se la somma degli importi indicati per “TipoRetribuzione” “O”, ”P”, ”M”,”W” per lo stesso lavoratore nel mese di riferimento è uguale o minore a 2.692 euro. Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nelle prime tre mensilità, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi. Per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento “TipoRetribParticolare” con il codice “5”. In questo caso l’Uniemens deve essere inviato dal 1° al 31 maggio 2022.

Reinvio flussi arretrati

Dal 1#al 31 maggio i datori di lavoro potranno inviare nuovamente i flussi compilati con le nuove indicazioni. Ovvero per sostituire i flussi inviati in precedenza e relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo con imponibili maggiori della soglia di 2.692 euro. E nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022. Così da consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

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