Falsi tirocini, sanzioni da mille a seimila euro per i trasgressori. Sulle sanzioni previste sui falsi tirocini e la mancata corresponsione delle indennità sono intervenuti Ministero del Lavoro e Ispettorato. Infatti le sanzioni disciplinate sono già entrate in vigore con la Legge di Bilancio 2022. E sia il Dicastero guidato da Andrea Orlando che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sono pronunciati in merito. In particolare l’istituto ha sottolineato cosa rischia il datore di lavoro con falsi tirocini extracurriculari e le sanzioni per l’uso fraudolento.
Falsi tirocini, in vigore le sanzioni amministrative
I datori di lavoro che non applicano le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio incorrono in pesanti sanzioni. Con una nota pubblicata il 21 marzo scorso, l’Ispettorato informa che dal 1° gennaio sono in vigore e norme e rispettive sanzioni. E fornisce le linee guida che le Regioni dovranno applicare in sede di accordo Stato-Regioni. Le sanzioni per i datori di lavoro si applicano in caso di mancato riconoscimento dell’indennità al tirocinante e in caso di ricorso fraudolento al tirocinio. Infatti si ricorda che lo stage non può sostituire le assunzioni, come invece accade spesso.
Il tirocinio, definizione
A tale proposito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda la definizione del tirocinio contenuta nella Legge di Bilancio 2022. Al comma 270 si definisce come “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro. Finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.” A questo si aggiunge che il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei confronti dei tirocinanti.
Le sanzioni per il datore di lavoro
La sanzione amministrativa per il mancato riconoscimento di una congrua indennità da corrispondere al tirocinante varierà pertanto da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro mentre il ricorso al tirocinio fraudolento è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. In quest’ultimo caso, resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
