Aiuti di Stato alle imprese durante il Covid: le regole per l’autodichiarazione. Con un comunicato stampa ufficiale reso da Agenzia delle Entrate si annunciano le regole per l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno sugli aiuti di stato alle imprese. E in particolare la nota si riferisce a quelle imprese che hanno beneficiato degli aiuti di Stato durante la pandemia. Il modello di dichiarazione sostituiva è online e le imprese possono compilarlo e inviarlo all’Agenzia delle Entrate.
Aiuti di Stato alle imprese durante il Covid
Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. E che rispetti le varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Infatti il provvedimento del 27 aprile approva lo schema di autodichiarazione e si definiscono le regole. Oltre ai termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
“Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno. Oppure se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nello specifico si tratta dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che a causa della pandemia nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente” si legge nella nota ufficiale.
Aiuti di Stato alle imprese, chi deve presentare la dichiarazione sostituiva
Devono presentare la dichiarazione sostitutiva tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello”. Invece non è obbligatoria quando la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione. A condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione si presenta riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti. Oltre a quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va sempre presentata quando:
Il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C. Quando ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti. Nel caso in cui il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti. E in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
La finestra per l’invio della dichiarazione
La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche e direttamente dal contribuente. Oppure tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. E in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
