Contratti di solidarietà, istruzioni per lo sgravio contributivo. La circolare Inps 29 aprile 2022 n.55 indica le modalità per il recupero delle riduzioni contributive a valere per le risorse stanziate nel 2022. L’Istituto fornisce le informazioni sulle aziende coinvolte, sulla cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione Sud e sugli adempimenti delle strutture territoriali. Inoltre rende note le istruzioni per il calcolo della riduzione contributiva e per la compilazione del flusso Uniemens.
Contratti di solidarietà, lo sgravio riconosciuto
Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è connesso alla stipula di contratti difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e per un periodo non superiore a 24 mesi, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro. Ovvero dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
L’istituto sottolinea nella circolare che la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro. Come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Contratti di solidarietà, le forme di contribuzione escluse dalla riduzione
Ciò significa che per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in quel mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Non sono soggette alla riduzione contributiva di cui sopra le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
L’applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
L’esonero è cumulabile solo con la Decontribuzione Sud
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree svantaggiate la legge riconosce ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento dei contributi. La cosiddetta “Decontribuzione Sud” è prevista per quei datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni come l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. A loro si riconosce un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. Tale esonero è stato successivamente esteso dalla Legge idi Bilancio fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura. Ed escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
