Cassazione: per licenziare il lavoratore non basta cessazione dell’appalto

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Cassazione: per licenziare il lavoratore non basta cessazione dell’appalto. Lo stabilisce un’ordinanza della Cassazione del 28 aprile scorso, la n. 13352 con cui afferma che ai fini del licenziamento non è sufficiente che il lavoratore sia adibito all’appalto cessato. Ma è necessario operare una comparazione della sua professionalità con quella degli addetti ad altre realtà aziendali.

Cessazione dell’appalto, la fattispecie affrontata dalla Cassazione

L’ordinanza della Cassazione fa riferimento ad un caso concreto che è stato portato all’attenzione della Corte. Una lavoratrice impugna il suo licenziamento per via giudiziale, arrivato a seguito della cessazione dell’appalto presso cui era adibita. In prima istanza la Corte d’Appello rigetta la domanda, argomentando che l’azienda nel corso dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali aveva offerto alla lavoratrice un diverso impiego. Ovvero la possibilità di trasferirsi in un altro comune per proseguire il lavoro, ma lei aveva rifiutato la ricollocazione.

L’ordinanza della Cassazione

La Cassazione invece ribalta il pronunciamento della Corte d’Appello. Nell’ordinanza emessa la Corte rileva che in caso di licenziamento collettivo per fine appalto, laddove non venga trovato accordo con le organizzazioni sindacali, la platea dei lavoratori interessati al recesso deve essere individuata applicando tutti i criteri legali. E non solo quello riferito alle esigenze tecnico organizzative e produttive.

Nello specifico la sentenza esplicita che la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori, ai fini della corretta applicazione dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 della L. 223/1991, deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Le indicazioni per i datori di lavoro

I Giudici di Legittimità stabiliscono che il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti addetti ad un determinato reparto (o appalto) se gli stessi prestatori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attività in diversi settori dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti. Sulla scorta di questi presupposti, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice e statuisce l’illegittimità del licenziamento che le era stato irrogato.

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