Decreto Energia, le novità per lavoratori e datori di lavoro

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Decreto Energia, novità per lavoratori e datori di lavoro. La discussione in aula al Senato sul Disegno di legge di conversione in legge del decreto Energia contiene importanti novità per lavoratori e datori di lavoro. Il provvedimento varato per mitigare gli effetti della crisi in Ucraina dovrà essere vagliato dalla Camera per l’approvazione definitiva, e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 20 maggio.  Durante i passaggi in Commissione Finanze e Industria il DDL ha subito delle modifiche.

Decreto Energia, Fondi di solidarietà bilaterali

Si estende l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali. Oggi i fondi sono costituiti anche per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Mentre la nuova disposizione prevede che oltre alla finalità generale di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, possano avere le seguenti finalità:

  • assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
  • prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
  • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

All’ultimo punto il nuovo Decreto energia prevede in aggiunta, di assicurare in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia. O anticipato nei successivi 3 anni consentendo l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza e l’opzione è esercitata nel rispetto dell’equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria.

Decreto Energia, somministrazione di lavoro a tempo determinato

Il testo del Decreto Energia proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il limite temporale di applicazione della norma di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Questo significa che fino al 30 giugno 2024, i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato presso l’agenzia di somministrazione potranno essere inviati in missione a tempo determinato presso l’utilizzatore per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi. E senza che ciò determini, in capo all’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Lavoratori autonomi occasionali, comunicazione obbligatoria di avvio attività

La conversione del Decreto Energia cerca di fare chiarezza sulla questione sorta, alla luce delle comunicazioni dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.  Infatti l’Istituto ha chiarito che l’obbligo di comunicazione all’ITL competente per territorio si intende assolto se effettuato o con modalità telematiche, tramite l’applicativo rilasciato dal Ministero del lavoro, o attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non certificata) messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

Modificando l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il legislatore prevede che l’unica modalità consentita sia quella informatica. Sono fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per le quali valgono regole ad hoc.

Applicazione di contratti collettivi nel settore edile

Nel Decreto si introduce una disposizione che modifica la disciplina di cui all’articolo 1, comma 43-bis, della legge di Bilancio 2022. Ovvero che subordina per i lavori edili di cui all’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di importo complessivo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento di alcuni benefici (tra cui il superbonus del 110%) alla condizione dell’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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