Assenza ingiustificata equiparata alle dimissioni volontarie

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Assenza ingiustificata equiparata alle dimissioni volontarie. Il Tribunale di Udine in una sentenza del 27 maggio scorso ha stabilito che assentarsi dal lavoro senza fornire una valida giustificazione per indurre il datore di lavoro a licenziare è da censurare. Il tribunale si pronuncia su una questione particolarmente sentita che si sta diffondendo tra i lavoratori per ottenere la Naspi. Ma assentarsi dal lavoro senza una giustificazione per indurre la parte datoriale a licenziare per assenza ingiustificata oggi non è più possibile. Il tribunale di Udine equipara l’assenza senza comunicazioni e motivazioni alle dimissioni volontarie.

L’assenza ingiustificata va inquadrata come atto di dimissione volontaria

La sentenza stabilisce che il comportamento del dipendente che abbandona il posto di lavoro va inquadrato come dimissioni volontarie e tacite. A prescindere dal rispetto della procedura obbligatoria per legge delle dimissioni online. Si evitano in questo modo gli abusi che potrebbero comportare ricadute economiche per il datore di lavoro che deve pagare il ticket Naspi e rinunciare al dipendente. Ma anche per la collettività in quanto il lavoratore dovrà percepire l’assegno di disoccupazione.

La pronuncia del Tribunale fa riferimento ad un chiaro intento di ottenere illegittimamente la Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione. In realtà questa indennità viene riconosciuta nella sola ipotesi di disoccupazione involontaria che non può essere corrisposta laddove la disoccupazione non sia tale. Con la sentenza emessa si stabilisce che al di là del metodo di comunicazione, il recesso del contratto di lavoro può essere espresso anche dal comportamento di fatto. Ovvero in cui emerge la volontà del lavoratore stesso.

Le dimissioni tacite escludono il diritto agli ammortizzatori sociali

Stabilito che l’assenza ingiustificata è inquadrata come atto di dimissioni tacito, bisogna sottolineare l’esclusione a riscuotere qualsiasi ammortizzatore sociale. In particolare della Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione erogato dall’Istituto di Previdenza. Ma non si esclude che per questo comportamento il datore di lavoro possa esigere un risarcimento dal dipendente che non si è più presentato sul posto di lavoro. Infatti il datore di lavoro può avvelarsi delle disposizioni del Codice Civile che impone al dipendente di comportarsi secondo buona fede e correttezza. E che ogni sua assenza deve essere prima comunicata al datore di lavoro e motivata.

In assenza di questi due presupposti viene acclarata una assenza ingiustificata. Oltre a perdere il lavoro il dipendente perderebbe il diritto alla Naspi, a meno che non dimostri che l’assenza sia stata determinata da una giusta causa. Ovvero da un grave torto subito dal proprio datore di lavoro, come ad esempio azioni di mobbing, violenze e minacce, mancato pagamento dello stipendio. Oppure da un grave rischio alla propria salute conseguente all’attività lavorativa come l’omessa adozione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

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