Cooperative in crisi aziendale, Inps: superato il minimale contributivo

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Cooperative in crisi aziendale, Inps: superato il minimale contributivo. Con il messaggio n. 2350 dell’8 giugno scorso, l’Inps chiarisce le regole del minimale contributivo per le cooperative in crisi aziendale. L’Istituto sottolinea che si dovrà assumere come base di calcolo dei contributi la retribuzione effettivamente erogata dai soci. Quindi è previsto il superamento del minimale contributivo. E infatti sarà lo stesso istituto a revisionare in autotutela i provvedimenti adottati in modo non conforme e annullerà i contenziosi pendenti.

Cooperative in crisi aziendale

Nel messaggio pubblicato l’Inps rivela che in caso di adozione di un piano di crisi aziendale la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi deve essere quella effettivamente erogata. Si supera quanto stabilito dalla legge n.389/1989. In accordo al parere del Ministero del Lavoro le cooperative potranno versare i contributi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci. E non più seguendo la regola del minimale contributivo.

Infatti la regola del minimale contributivo è disciplinata dall’art. 1 della legge n. 338/1989. Questa norma sancisce che la retribuzione da prendere come base da cui far partire il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti e CCNL. Oppure da accordi collettivi o contratti individuali nel caso in cui risulti una retribuzione maggiore di quella prevista dal contratto collettivo.

Qui è contemplato anche il “minimo dei minimi”, stabilito dall’Inps all’inizio di ogni anno ed è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio. Invece per il 2022 è stato fissato dalla circolare n. 15/2022 a 49,91 euro.

Il piano di crisi aziendale di una cooperativa

La legge n. 142 del 2001 prevede che il regolamento delle società cooperative debba consentire la possibilità per l’assemblea di stabilire un piano di crisi aziendale. Ovviamente da utilizzare laddove ce ne fosse bisogno. Il piano deve prevede tra le altre cose, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’eventualità di ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi. Ma anche il divieto per tutta la durata del piano di distribuire eventuali utili, e forme di apporto anche economico per risolvere la crisi da parte dei lavoratori.

Sempre secondo il dettato della legge n.142 si stabilisce che per i contributi previdenziali “si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”. Da ciò ne deriva che in caso di riduzione dei contributi a favore delle cooperative che adottano un piano di crisi aziendale è necessario quantificare l’obbligo di contribuzione per la durata del piano di crisi aziendale.

Con l’art 6 della legge n. 142/2001 viene meno la regola del minimale contributivo. E stabilisce che i contributi previdenziali potranno essere versati in base agli importi effettivamente retribuiti ai lavoratori. Però nel limite del minimo dei minimi, sotto il quale non è possibile scendere.

L’Inps annuncia verifiche in autotutela

L’Inps chiarisce che per le cooperative in crisi aziendale provvederà a revisionare i provvedimenti in materia di minimale contributivo in autotutela. E verificherà che siano stati adottati in maniera conforme a quanto previsto dalle regole stabilite. Eventuali contenziosi pendenti saranno annullati e non sarà più possibile pretendere la richiesta contributiva avanzata.

L’Inps vigilerà sull’effettivo stato di crisi avanzato dalle cooperative, inteso come il verificarsi di un evento che pregiudica la normale attività aziendale. Pertanto il piano di crisi aziendale deve specificare lo stato effettivo di crisi in cui si trova l’azienda e per cui si richiedono gli interventi straordinari. Che lo stato di crisi sia temporaneo, e il nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e la possibilità di applicare gli interventi ai soci lavoratori.

Le cooperative che richiedono le misure previste nel piano di crisi potranno comunque usufruire dei sostegni al reddito e all’occupazione previsti dalla legge. Si demanda alle aziende il compito di coordinare al meglio i vari strumenti a disposizione.

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