Pos obbligatorio per professionisti e negozianti, sanzioni dopo il 30 giugno

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Pos obbligatorio per professionisti e negozianti, sanzioni dopo il 30 giugno. La possibilità di pagamento elettronico diventa obbligatorio per professionisti e negozianti, che dovranno consentire pagamenti con carta di credito o bancomat. Chi risulterà inadempiente si espone al rischio di una doppia sanzione, oltre a coloro che impongono costi aggiuntivi per le transazioni elettroniche.

Pos obbligatorio per professionisti e negozianti

L’obbligatorietà del dispositivo elettronico è stata introdotta già il 30 aprile scorso con Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E’ stato introdotto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurre l’uso del contante L’obbligo rientra tra le misure per ridurre l’uso del contante.

Il cittadino che non è riuscito a pagare con strumenti elettronici potrà denunciare l’esercente o il professionista alla Finanza. Sono previste sanzioni amministrative di importi differenti. La prima è di 30 euro in misura fissa, mentre la seconda è pari al 4% del valore della transazione rifiutata, quindi è variabile. La sanzione si applica a tutti i professionisti e gli esercenti che non accettano pagamenti elettronici. Quindi la transazione tramite carta di credito o bancomat deve riguardare sia servizi e sia prodotti venduti al pubblico. Per questo la disposizione non vale soltanto per i negozianti, ma anche per tassisti e liberi professionisti.

La oggettiva impossibilità tecnica

Viene esentato dalle sanzioni amministrative soltanto chi dimostrerà di non poter consentire il pagamento elettronico per una «oggettiva impossibilità tecnica». Infatti in questi casi si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/1981.

L’obbligo di fatturazione elettronica si estende a più categorie

Dal 1° luglio è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per altre categorie. Si tratta dei contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, i contribuenti in regime forfettario. E i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno scelto il regime speciale ai fini Iva. E che nel periodo d’imposta dell’anno hanno registrato proventi fino 65 mila euro.

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