Ferie e permessi non goduti, il 30 giugno scadono le 4 settimane 2020

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Ferie e permessi non goduti, il 30 giugno scadono le 4 settimane 2020. Entro la fine del mese scadono i 28 giorni di riposo relativi al 2020 ai sensi di legge. E per i datori di lavoro che non provvederanno a risolvere i casi pendenti sono previste sanzioni contributive e pecuniarie.

Ferie e permessi non goduti,  la scadenza del 30 giugno 2022

Il 30 giugno 2022 scade il termine per godere delle quattro settimane di ferie “legali” maturate nel 2020. A cui probabilmente si aggiungerà anche la fine del periodo di fruizione dei permessi cosiddetti “ex-festività” e per riduzione dell’orario di lavoro. Tutte questioni sul tavo9lo di chi si occupa di gestone del personale in azienda, che deve tener presente che in caso di mancato adempimento sono previste sanzioni.

Ferie e permessi non goduti, la normativa

Secondo la normativa dopo un anno di lavoro presso una stessa azienda le ferie devono essere della durata di quattro settimane. Quindi due devono essere necessariamente riconosciute nel corso dell’anno di maturazione mentre le altre due anche nei successivi 18 mesi. Da questo ne deriva che la scadenza di quelle del 2020 è il 30 giugno 2022.

Si informa che il mancato godimento delle ferie come previsto dalla legge o dai contratti collettivi può obbligare l’azienda a ricalcolare i contributi INPS dovuti sulle ferie maturate e non godute. E a doverli poi versare. Infatti si tratta di un obbligo valido anche in casi di ferie eccedenti le quattro settimane.

Ferie non godute, aumenta l’imponibile previdenziale

Quindi in caso di ferie e permessi non goduti, accade che nel mese successivo alla scadenza del periodo di fruizione l’imponibile previdenziale aumenta di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute. Solo quando il lavoratore avrà possibilità di godere delle ferie si procederà al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo di versamento è già stato assolto.

La deroga è possibile nel caso in cui l’interessato non abbia potuto usufruire delle ferie per ragioni di malattia, maternità o impedimento. In questo caso il godimento delle ferie resta congelato per la durata del problema.

Le sanzioni per il datore di lavoro

In caso di ferie e permessi non goduti le sanzioni amministrative per il datore di lavoro possono essere diverse a seconda del danno. Si applicano sanzioni da 120 a 720 euro. Con possibili maggiorazioni da 480 a 1800 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni.  Oppure anche da 960 a 5400 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni.

Inoltre il lavoratore può citare in giudizio il suo capo, visto che sussiste il mancato recupero delle energie psico-fisiche. Perciò può chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, se in grado di provare l’esistenza del danno, e ovviamente il godimento delle ferie. La liquidazione è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Per i permessi non goduti invece è possibile l’erogazione di un’indennità sostitutiva in caso di ore maturate e non godute entro un determinato termine. In questo caso l’eventuale liquidazione avviene sempre entro una determinata scadenza.

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