Conciliazione obbligatoria prima di un licenziamento

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Conciliazione obbligatoria prima di un licenziamento. Si tratta di un obbligo a cui deve ottemperare un datore di lavoro laddove intende disporre un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Ovvero di un licenziamento ai sensi dell’art. 3, legge n. 604/1966, di un lavoratore soggetto al regime di tutela dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Conciliazione obbligatoria prima di un licenziamento, i casi in cui non è prevista

La conciliazione obbligatoria prima di un licenziamento non è applicabile a tutte le procedure. E i casi in cui la procedura non dovrà essere espletata sono

  • i licenziamenti disciplinari;
  • i licenziamenti, per qualunque ragione, disposti da datori di lavoro non aventi i requisiti dimensionali dell’art. 18. Ovvero fino a quindici dipendenti o fino a cinque se il datore di lavoro è un’impresa agricola;
  • i licenziamenti, per qualunque ragione e indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro, che riguardano lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in avanti. Ai quali si applica la diversa normativa del contratto a tutele crescenti
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamenti collettivi

Conciliazione obbligatoria, la procedura

Il datore di lavoro che ha i requisiti dimensionali e manifesta l’intenzione di licenziare per motivi oggettivi un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015 deve trasmettere una comunicazione alla commissione di conciliazione presso l’ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove il dipendente presta la propria attività. Inoltre dovrà inviare copia al lavoratore interessato rappresentando l’intenzione di disporre il licenziamento. E indicando le ragioni che hanno determinato l’intenzione di procedere al licenziamento. Infine, laddove fosse possibile, dovrà illustrare le misure per un’eventuale ricollocazione. Una volta ricevuta la comunicazione, la commissione convoca le parti entro sette giorni al fine di esperire un tentativo di conciliazione.

La procedura deve essere conclusa entro venti giorni, ma è possibile chiedere una sospensione fino a quindici giorni in caso di impedimento del lavoratore. Però il termine di 20 giorni non è perentorio e le parti possono richiedere un rinvio dell’incontro. Purchè sia utile al raggiungimento di un accordo conciliativo.

Il lavoro della commissione di conciliazione

Alla comunicazione alla commissione di conciliazione non corrisponde alcun licenziamento. Qui il datore di lavoro non ha licenziato il lavoratore ma ha solo manifestato l’intenzione di licenziare. Infatti la riunione della commissione ha lo scopo di valutare eventuali alternative al licenziamento, come ad esempio un trasferimento, una rimodulazione oraria, un mutamento delle mansioni. Non si esclude che possano essere valutate alternative economiche. Come ad esempio una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il pagamento di una somma a titolo di incentivo all’esodo.

In questo caso il lavoratore avrà comunque diritto alla Naspi così come prevede la normativa in merito alle risoluzioni consensuali, in quanto considerate come un evento di disoccupazione involontaria.

In caso di mancato accordo

In caso di mancato accordo in sede di conciliazione, la procedura si concluderà con la sottoscrizione di un verbale negativo. In questo caso il datore di lavoro ancora intenzionato a licenziare, potrà disporre licenziamento come annunciato. E se il dipendente ha lavorato nelle more della procedura, il periodo intercorrente tra l’avvio della procedura e il successivo licenziamento sarà considerato come preavviso lavorato.

La mancata conciliazione si traduce in vizio del licenziamento

La violazione da parte del datore di lavoro della procedura preventiva si traduce in un autonomo vizio del successivo licenziamento. Questo significa che la sola violazione della procedura dà luogo a un’indennità risarcitoria onnicomprensiva da sei a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ma se la violazione della procedura concorre con altri vizi più gravi come l’assenza di una ragione economica, sarà facoltà del lavoratore di chiedere al giudice la tutela connessa al vizio più radicale.

La violazione della procedura e quindi l’impugnazione del licenziamento deve essere presentata nei termini previsti. Pena la decadenza dalla legge. E’ importante evitare la sovrapposizione della comunicazione di avvio della procedura di conciliazione preventiva dell’art. 7, legge n. 604/1966, con il licenziamento comunicato all’esito della stessa. E’ oggetto di impugnazione soltanto l’ultimo atto.

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