Reato di sfruttamento del lavoro se il contratto part time è fittizio

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Reato di sfruttamento del lavoro se il contratto part time è fittizio. Questa volta fa giurisprudenza una sentenza della IV Sezione Penale della Cassazione del 24 giugno scorso che condanna l’impresa i cui dipendenti assunti con contratto part time seguivano invece orari da tempo pieno. Altra novità rilevante portata alla luce dalla Corte è il perfezionamento del reato con riferimento allo “stato di bisogno del lavoratore”.

Reato di sfruttamento del lavoro, la sentenza

La Cassazione rileva la sussistenza del reato di sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis del codice penale nel caso di impiego a tempo pieno di lavoratori assunti formalmente a part time e retribuiti come tali. Il principio innovativo è stato stabilito dalla IV Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 24388/22 del 24 giugno. La Corte chiarisce anche quale sia il momento di perfezionamento del reato, ribadendo cosa debba intendersi per “stato di bisogno del lavoratore”.

Reato di sfruttamento del lavoro, la vicenda sollevata in tribunale

La vicenda vede coinvolta un’azienda i cui dipendenti nonostante la formale modifica del contratto da full time a part time, avevano continuato a lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno. E percependo la retribuzione prevista dal CCNL per i parti time. Inoltre era stato accertato che i lavoratori non usufruivano delle ferie, della riduzione dell’orario di lavoro, dei giorni di assenza e permesso previsti dalla contrattazione collettiva. E lavorando tutti i giorni, per 48 ore settimanali in alta stagione.

La vicenda è stata affrontata dal Tribunale di Catanzaro, e la Cassazione si è pronunciata a seguito di un ricorso contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame. La suprema Corte conferma il sequestro di somme corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori, facendoli falsamente figurare a part time. Somme queste ultime che i giudici considerano un ingiusto profitto acquisito illegittimamente dagli indagati.

La tesi sostenuta dagli imprenditori

La difesa dei due imprenditori indagati dichiarava la non sussistenza del reato. In quanto i rapporti di lavoro sono sorti prima del 4 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 199/2016 che ha modificato l’articolo 603 bis del Codice Penale, e distinto l’ipotesi di intermediazione illecita. Ovvero il cosiddetto caporalato, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta invece propria del datore di lavoro.

Ma per la Cassazione si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti, il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno. Quindi è irrilevante il momento in cui si sia instaurato il rapporto di lavoro. Irrilevante ai fini della conferma del sequestro è stata anche la presenza di un soggetto terzo che si è occupato del reclutamento dei dipendenti che ha concordato con loro le condizioni di lavoro e retribuzione.

L’approfittamento dello stato di bisogno

Infine la Cassazione condivide il giudizio del tribunale di Catanzaro rispetto al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno. Infatti i lavoratori erano stati di fatto costretti ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un’occupazione, non esistendo possibili reali alternative di lavoro.

La Corte precisa che ai fini del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta. Ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

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