Tirocini extracurriculari e tirocini fraudolenti, la nota dell’INL

Condividi su:

Tirocini extracurriculari e tirocini fraudolenti, la nota dell’INL. Con la nota dell’11 luglio scorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce la disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022. Oltre che circa gli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.

Tirocini extracurriculari, l’uso fraudolento dello strumento

Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 riguardano il riconoscimento di una congrua indennità ai tirocinanti e l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro l’attivazione degli stage e sanzioni per l’uso fraudolento dello strumento in sostituzione di rapporti di lavoro.  In particolare l’Ispettorato si sofferma sulla fattispecie dell’utilizzo fraudolento dell’istituto.

Infatti è possibile affermare che la fraudolenza si verifica quando il datore di lavoro si avvale di lavoratori nella veste di tirocinanti. Ed è possibile provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio lavoro subordinato. In questo caso il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto, e per ciascun giorno di tirocinio. Infine il tirocinante può richiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Tirocini extracurriculari, la frode si rileva quando l’illecito è di natura permanente

Per chiarire se questa disposizione risulti applicabile anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, l’ Ispettorato rileva anzitutto che si tratta di illecito di natura permanente. Infatti già nel 2019 l’Istituto ha evidenziato che la natura permanente di un illecito è caratterizzata “da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta. E coincide la sua consumazione con la cessazione della condotta, che assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione” cita testualmente la circolare.

In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale il reato si configura a partire dalla data del 1° gennaio 2022. Con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data. Ai fini della contestazione del reato, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Quindi la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.

L’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro

La circolare dell’ispettorato sottolinea che invece è esclusa la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro. Ovvero omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione. Fermo restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. E fin dall’ instaurazione anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

Infine l’Ispettorato ricorda che il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti e il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di richiedere all’ Autorità Giudiziaria il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

Lascia un commento