Cassa integrazione per caldo eccessivo, l’Inps indica quando è concessa. Il recente messaggio divulgato dall’Istituto fa chiarezza sulle istruzioni operative utili a gestire la cassa integrazione ordinaria con causale “eventi meteo”. Alla luce dell’eccezionale ondata di calore che sta investendo l’Italia si rileva che le condizioni climatiche possano incidere sull’attività lavorativa.
Cassa integrazione per caldo eccessivo
Infatti la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi. Tuttavia anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di CIGO qualora si valuti non solo la temperatura rilevata dai bollettini meteo. Ma anche quella percepita, che è più elevata di quella reale.
Cassa integrazione per caldo eccessivo, i documenti da presentare per la domanda
La cassa integrazione ordinaria spetta a quei lavoratori impossibilitati a compiere la propria attività a causa delle temperature estreme. Quindi a quei lavoratori esposti alla eccezionale ondata di calore che sta investendo tutto il territorio nazionale. Per evitare malori o altre patologie il datore di lavoro può utilizzare la causale “eventi meteo” quando le temperature sono superiori a 35° C.
Questo significa che al fine della valutazione della domanda sono valide le temperature effettive rilevate dai bollettini. Oltre a quelle percepite, in genere più alte di quelle reali a causa di altri fattori, come l’umidità. Altri fattori utili per presentare la domanda sono la tipologia dell’attività che si svolge e le modalità, che possono incidere sulla percezione di temperature estreme.
Per richiedere la cassa integrazione per il caldo, il datore di lavoro deve compilare correttamente la domanda e la relazione tecnica. Quindi deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il tipo di lavorazione in atto in tali giornate. Oltre alle cause che hanno determinato la stessa sospensione o la riduzione dell’attività.
Gli esempi forniti da Inps
L’Inps utilizza come esempi i lavori di stesura del manto stradale, di rifacimento delle facciate e dei tetti degli edifici. Oppure quelli svolti all’aperto con indumenti di protezione e in generale, tutti quelli svolti in luoghi dove non è possibile proteggersi dal sole. A questo bisogna aggiungere quei lavori in cui si utilizzano materiali o macchinari sensibili al calore.
Infatti la Cigo per eventi meteo può essere richiesta anche per i lavoratori che operano al chiuso. Quindi in quei luoghi in cui non ci siano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non direttamente imputabili al datore di lavoro.
La Cigo è riconoscibile quando si ravvisa un rischio per la salute dei lavoratori
La Cigo è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione dell’attività in caso ci siano dei rischi o dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori. E a condizione che i motivi non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori, ma ad eventi esterni come le temperature eccessive.
In assenza della domanda di attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, il datore di lavoro potrà farne richiesta attivando il supplemento di istruttoria. Lo stesso vale per il resto della documentazione. Invece non sarà necessaria nessuna acquisizione se il datore di lavoro potrà autocertificare il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
