La trasferta di lavoro, giurisprudenza e disciplina economica. Per trasferta si intende lo spostamento provvisorio di un lavoratore dalla sua normale sede di lavoro ad un’altra sede. Si tratta di una espressione del potere direttivo del datore di lavoro al lavoratore ed è regolata dalla giurisprudenza. Infatti in caso di rifiuto si profila un atto di insubordinazione che potrebbe giustificare il licenziamento del dipendente. Quindi il lavoratore è tenuto ad adeguarsi.
Dunque la trasferta di lavoro presuppone che al lavoratore venga temporaneamente richiesto di prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla. Ovvero la sede indicata nel contratto di lavoro in cui normalmente svolge la sua attività lavorativa.
La trasferta di lavoro, caratteristiche
La prima caratteristica della trasferta è la temporaneità. A differenza del trasferimento che ha carattere definitivo, la durata della trasferta ha carattere temporaneo. E la durata dipende da motivazioni di carattere economico e produttivo. In realtà non esiste una vera e propria disciplina legale della trasferta, e si occupano di questa materia i contratti collettivi nazionali di lavoro e la giurisprudenza per i profili di diritto.
Nel primo caso, i contratti collettivi ne regolano i risvolti di carattere economico. Infatti la disciplina collettiva attribuisce al lavoratore una indennità che in alcuni casi ha natura retributiva, e in altri risarcitoria come il rimborso spese. Oppure una natura mista. La differenza tra natura retributiva e risarcitoria prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori.
La trasferta di lavoro, le motivazioni
Le motivazioni per cui la trasferta può rendersi necessaria sono diverse. Tra queste troviamo l’esigenza del datore di lavoro di aggiungere manodopera in una certa sede. Oppure svolgere un’attività presso la sede di un cliente. E infine inviare un lavoratore particolarmente qualificato per lo svolgimento di un lavoro particolare in una zona diversa da quella dove lavora abitualmente.
La disciplina economica
Il lavoratore in trasferta ha diritto a vedersi riconoscere un’indennità, che assume il nome di diaria o indennità di trasferta. Oppure in alternativa o in aggiunta, il rimborso spese sostenute per il trasferimento al luogo di lavoro indicato dal datore. Dal punto di vista fiscale è bene distinguere il luogo della trasferta di lavoro. Ad esempio nel caso della trasferta nel territorio comunale i rimborsi o indennità erogati ai dipendenti concorrono a formare il reddito. Ad eccezione delle spese di trasporto comprovate da documenti che provengono dal vettore utilizzato.
Invece nel caso di trasferta fuori dal territorio comunale i rimborsi ed indennità erogati ai dipendenti non sono soggetti ad imposizione, con alcune eccezioni.
Tipologie di rimborso per trasferte fuori dal territorio comunale
Esistono tre tipologie di rimborso per le trasferte fuori dal territorio comunale. La prima tipologia è il rimborso analitico o “a piè di lista”. Questo significa che il lavoratore presenta al suo datore di lavoro la lista di tutte le voci di spesa sostenute per lo spostamento. Come ad esempio vitto e alloggio. Sono rimborsabili anche le spese sostenute nelle giornate di sabato e domenica se cadono all’interno del periodo di trasferta.
Il lavoratore è tenuto a riepilogare le spese e ad allegare gli scontrini fiscali, eventuali biglietti dei mezzi di trasporto pubblici usati, le fatture, scontrini fiscali c.d. parlanti. Tutto documentato comprensivo del codice fiscale del richiedente. Eventuali altre spese non documentate non concorrono a formare reddito per l’importo massimo quotidiano di 15,49 euro in Italia, massimo 25,82 euro all’estero.
La seconda tipologia è il rimborso forfettario, che prevede un’indennità fissa per ogni giorno di lavoro determinata forfettariamente. La cifra prescinde quindi dalle spese sostenute dal dipendente. E non concorre alla formazione della base imponibile nella misura massima di 46,48 euro al giorno, se all’interno del territorio nazionale, e fino a 77,46 euro giornalieri per trasferte estere. Non rientrano le spese di trasporto del dipendente, per le quali si ha diritto ad autonomo rimborso.
Infine la terza tipologia di rimborso è quello misto, che offre una soluzione intermedia tra il sistema del rimborso analitico e quello forfettario. Questa soluzione prevede che venga corrisposto oltre al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche una indennità di trasferta.
