Cambio CCNL applicato al rapporto di lavoro

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In materia di cambio di CCNL applicato al rapporto di lavoro con sentenza n° 31148/2022, la Suprema Corte, ha affermato i seguenti principi:

1) il CCNL, quale fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale di lavoro non diventa parte integrante dello stesso ma ne integra dall’esterno le condizioni;

2) di conseguenza, risulta ammissibile tra le parti un accordo individuale di modifica del CCNL applicato al rapporto e, dunque, della fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale; 3) non trova applicazione, a queste ipotesi, l’art. 2077 c.c. e, dunque, il divieto di derogatio in peius, che opera solo nel rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, né l’art. 2103 in materia di irriducibilità della retribuzione, essendo l’eventuale riduzione effetto del cambio della fonte collettiva;

4) devono essere fatti salvi i soli diritti quesiti del lavoratore e, dunque, gli emolumenti maturati per prestazioni rese antecedentemente al cambio di CCNL;

5) l’accordo individuale di cambio di CCNL rientra nella libera autonomia delle parti e, dunque, non necessità della sede protetta per la sua stipulazione, anche perché non prevede alcuna pattuizione abdicativa da parte del lavoratore.

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