Fruizione dei benefit a due vie

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Rimborsi bollette entro il 12/01 riferiti al 2022, buoni carburante spendibili anche nel 2023

Due vie per usufruire dei fringe benefits da parte dei lavoratori. Infatti, mentre le bollette da rimborsare entro il 12 gennaio devono necessariamente riferirsi a consumi avvenuti nell’anno 2022, i buoni carburante vanno consegnati entro il 12 gennaio, ma possono essere spesi anche successivamente, cioè nel corso dell’anno 2023.

Le nuove spese

Le nuove tipologie di fringe benefit ammesse al regime fiscale e contributivo agevolato sono le somme erogate o rimborsate «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale».

La norma individua anche le «utenze domestiche», quelle per le quali è possibile da parte del datore di lavoro l’erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento; e poiché il comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce che nei beni e servizi interessati sono «compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12», l’Agenzia delle entrate ritiene che le spese debbano riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengono effettivamente il relativo costo.

Sempre su indicazione dell’Agenzia delle entrate, inoltre, si può comprendere  che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili destinate ad uso abitativo posseduti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che essi vi abbiano stabilito la residenza o domicilio. Nel decreto vi entrano anche le utenze domestiche intestate al condominio e quelle utenze intestate al proprietario, là dove nel contratto di locazione, prevede in modo esplicito un addebito a carico del lavoratore, del coniuge o dei propri familiari.

In tal caso, resta fermo che il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione per le stesse spese (in quanto già oggetto di un rimborso, non possono più essere considerate effettivamente sostenute).

Per usufruire dell’agevolazioni cosa serve? Come funziona?

Per usufruire delle agevolazioni servono le bollette (o un atto sostitutivo), poiché esse si riferiscono espressamente a un determinato tipo di spesa, l’Agenzia delle Entrate  ritiene necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della privacy acquisisca e conservi, in caso di eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e l’inclusione nel limite di esenzione come fringe benefit.

La giustificazione della spesa può derivare anche da una o più fatture ed è valida anche se rilasciata a persona diversa dal lavoratore, purché rilasciata al coniuge o familiare indicati all’art. 12 del Tuir, o in alcuni casi (es. in caso di riaddebito analitico) al locatore. I pagamenti da parte dei datori di lavoro (nel corso del 2022 o al più, entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture da emettere nel 2023 se relativi a consumi effettuati nel 2022.

In alternativa, ai sensi del DPR n. 445/2000, il datore di lavoro può ottenere un atto sostitutivo di atto di notorietà in cui il lavoratore attesti di disporre di documenti comprovanti il ​​pagamento delle utenze domestiche, di cui riporta elementi per identificarli, quali, ad esempio, il numero di fattura e l’intestatario (se non lavoratore, rapporto con quest’ultimo); tipologia di utente; importo pagato; data; termini di pagamento. 

In caso di fatture relative a immobili locati al lavoratore, coniuge o familiari, le cui utenze sono intestate al locatore, occorre che dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze.

Per evitare che si possa fruire più volte del beneficio in relazione alle stesse spese, serve una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesta che le stesse fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro, ma anche presso altri. 

Bonus carburante

L’Agenzia delle entrate ha precisato che il tetto più alto (3000 euro) di esenzione dei benefit è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al bonus carburante. Pertanto, è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 3000 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

I buoni possono essere erogati per rifornimenti di carburante per auto-trazione: benzina, GPL, gasolio e metano. I buoni possono riguardare anche la ricarica di veicoli elettrici.

Ad esempio, su un benefit di 3.000 euro il lavoratore risparmia 875 euro di tasse e contributi che non paga; il datore di lavoro sostiene un costo di 1.950 euro, invece di 2.573 euro (623 euro è lo sconto). Oltre al rimborso delle bollette (acqua, luce, gas), il datore di lavoro può distribuire anche fino a 200 euro di buoni carburanti: se eroga “solo” buoni carburante, il limite sale a 3.200 euro per dipendente. 

 

 

 

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