Rinnovo automatico dell’Assegno unico e universale. Una misura di semplificazione che va a favore dei cittadini.
A partire dal 2023, per l’Assegno Unico e Universale, non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico.
Quali sono le novità previste dalla normativa e le indicazioni fornite dall’Inps?
Coloro che, nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno ricevuto l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, dal 1° marzo 2023, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza l’onere di presentare una nuova domanda.
Ciò comporta che i dati dell’istanza saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale procederà a liquidare la prestazione in continuità.
Ma qualora vi fossero variazioni circa le informazioni presenti nella domanda trasmessa prima del 28 febbraio 2023, i richiedenti dovranno necessariamente comunicarle per integrare la domanda.
(Esempi. Nascita di figli, separazione, variazioni IBAN, maggiore età figli, variazioni frequenza scolastica/corso di formazione per figlio tra i 18 ed i 21 anni).
Potranno, comunque, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico, coloro la cui domanda non è più attiva e coloro cui non è mai stata accolta l’istanza.
Le domande possono essere presentate tramite: il servizio online, il contact center, i patronati, l’app INPS Mobile.
Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza, l’importo sarà calcolato a partire da marzo 2023, con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno 2023, l’Assegno unico sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.
Si rimanda alla circolare INPS 15 dicembre 2022, n. 132 per ulteriori approfondimenti.
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020
