Fallimenti – Esonero TFR e ticket di licenziamento esteso al 2024.

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Con il mess. n. 3779 del 30.10.2023 , ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni di cui all’ articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018.

Si tratta delle disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che, in fase di prima applicazione, erano applicabili negli anni 2020, 2021 e 2022. 

Le predette società, pertanto, ove siano state destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di CIGS, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento. 

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.

Il decreto di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” – una domanda di ammissione all’esonero, sempre secondo le modalità rese note con i mess. n. 3920 del 26.10.2020 e mess. n. 1400 del 29.03.2022 .

L’ INPS applica le misure sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.