Lavoratori sportivi dilettanti: trattamento fiscale dei compensi percepiti nel 2023.

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In base all’art.67 del TUIR comma 1, lettera m – del Tuir) i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche  fino al 30 giugno 2023 sono così tassati:

  • fino a 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef (no imposizione, non è necessario neanche indicarli in dichiarazione dei redditi);
  • sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%), anche in questo caso non sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi, ammenoché non si percepiscano altri redditi;
  • sulle somme percepite oltre  30.658,28 euro (10.000 + 20.658,28) il “committente” applica una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

La parte eccedente 30.658,28 euro è assoggetta ad Irpef a scaglioni in dichiarazione dei redditi.

La parte soggetta a ritenuta a titolo d’imposta (2° punto),  concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Cosa cambia con la riforma dello sport?

La riforma dello sport cambia radicalmente l’inquadramento fiscale dei suddetti compensi; si passa da redditi diversi a redditi di lavoro dipendente o assimilato e in alcuni casi, redditi  di lavoro autonomo.

Infatti, l’attività di lavoro sportivo, come da riforma, può costituire oggetto di:

  • un rapporto di lavoro subordinato o di
  • un rapporto di lavoro autonomo (con o senza p. iva),
  • anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Detto ciò, in base all’art.36 della Riforma dello sport (D. Lgs 36/2021), i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Nei fatti si fa riferimento ai compensi ricevuti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, ecc.

Compensi 2023 sportivi dilettanti: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla disciplina transitoria

Posto che la riforma dello sport è entrata in vigore dal 1 luglio 2023, poteva sorgere dubbi in merito alla convivenza tra le due discipline fiscali per i compensi ricevuti nel 2023.

Soprattutto in riferimento alle due diverse soglie di esenzione fiscale.

Ebbene, l’art.16 del DL 198/2022, c.d. decreto “Milleproroghe”, ha introdotto una norma specifica, in base al quale per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo tutti i compensi “sportivi” percepiti nel 2023 sono esclusi da “tassazione” fino a 15.000 euro.

Proprio rispetto a tale intervento normativo è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 474 dell’11 dicembre per meglio chiarire la convivenza tra vecchia e nuova norma.