Verificare preventivamente l’idoneità fisica del minore, indipendentemente dal fatto che l’attività lavorativa sia genericamente soggetta o meno alle attività di sorveglianza sanitaria, è requisito minimo necessario per occupare un lavoratore minorenne.
In relazione all’obbligo di visita medica a cui deve essere sottoposto il minore prima di accedere a qualsiasi attività lavorativa, l’articolo 8, comma 4, della legge 977/1967 prevede che le visite mediche a cui si sottopone il minore debbano essere attestate da apposito certificato;
tuttavia l’articolo 42 della legge 98/2013 (di conversione del Dl 69/2013) ha successivamente abrogato l’obbligo di certificazione di idoneità al lavoro per adolescenti e bambini adibiti ad attività non rischiose, fatti salvi, tuttavia, gli obblighi di certificazione previsti dal Dlgs 81/2008.
Questo nuovo intervento normativo comporta che, al di fuori delle condizioni di applicazione delle disposizioni di sorveglianza sanitaria disposte dal Dlgs 81/2008, non è più previsto il rilascio di certificazione attestante l’idoneità al lavoro del minore, ma rimane comunque l’obbligo di sottoporre il minore a visita medica: questo è quanto precisato dalla sentenza della Corte di cassazione 51907 del 2016, la quale sancisce che “la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tutt’ora reato”.
Le modalità di richiesta della visita medica da parte del datore di lavoro cambiano a seconda del fatto che l’attività sia soggetta o meno a sorveglianza sanitaria.
