Ristrutturazione aziendale a carico dell’inps tramite il fis.

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Al Fis dell’Inps sono soggetti tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano almeno un dipendente e che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cig, cioè della cassa integrazione ordinaria, e non sono destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (fondi analoghi al Fis).

Il Fis e tutti i fondi di solidarietà tutelano meglio della cassa integrazione ordinaria.

Soprattutto le piccole aziende perché, quelle che occupano fino a 15 dipendenti, possono accedere alle prestazioni sia per causali ordinarie (da tempo e ordinariamente previste per la Cigo, la cassa integrazione guadagni ordinaria) che per causali straordinarie (da tempo e ordinariamente previste per la Cigs, la cassa integrazione guadagni straordinaria).

Dal 1° gennaio 2022, dopo l’ultima riforma operata dalla legge di bilancio del 2022, il Fis assicura un’unica prestazione, c.d. Ais (assegno di integrazione salariale):
ai dipendenti dei datori di lavoro che occupano in media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali sia ordinarie e straordinarie della cassa integrazione (cioè sia per causali CIGO che CIGS);
ai dipendenti dei datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, soltanto per le causali ordinarie (CIGO), essendo i datori di lavoro già attratti dalla disciplina generale sulla CIGS.

Ai fini dell’accesso all’Ais, vanno rispettati, a prescindere dal tipo di causale (se ordinaria o se straordinaria), gli obblighi di informazione e di consultazione sindacale (art. 14 del dlgs n. 148/2015).