Fringe benefit – Iter semplificato per i rimborsi delle utenze domestiche.

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Iter semplificato per l’erogazione di rimborsi delle utenze domestiche ai dipendenti.
La dichiarazione sostitutiva può essere rilasciata senza autenticazione, con semplice sottoscrizione e copia del documento d’identità.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la recente risposta n. 17/2025.

Il quesito è stato posto da una società che ha siglato un accordo aziendale per la conversione del premio di risultato in beni e servizi di welfare, inclusi rimborsi per utenze domestiche a titolo di fringe benefits.

La questione nasce dall’applicazione dell’articolo 1, commi 16 e 17, della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), che ha innalzato, a partire dal 2024, la soglia di esenzione fino a un massimo di 1.000 euro (2.000 euro per i dipendenti con figli) per beni, servizi e rimborsi legati a utenze domestiche, affitti e interessi sul mutuo della prima casa. Le deroghe sono state poi prorogate dalla Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) per il periodo d’imposta 2025-2027.

Né la norma in commento né la prassi intervenuta sul punto (circ. n. 5/E del 7.03.2024) sono risultate dirimenti in merito all’eventuale autenticazione della dichiarazione.

La citata circolare ha specificato che, ai fini della defiscalizzazione dei rimborsi per utenze domestiche, il datore di lavoro ha due scelte:

  1. Acquisire e conservare – nel rispetto della privacy del lavoratore – la relativa documentazione per giustificare le spese sostenute, incluse nelle soglie di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
  2. Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma per poter fruire dell’esenzione, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi deputati.

In entrambi i casi, per evitare che si fruisca più volte del beneficio sulle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le stesse spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso lo stesso o altri datori di lavoro.

La circolare citata specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma non si pronuncia sulla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione, desumibile dal combinato disposto degli art. 21 comma 2; 38 e 47 dello stesso D.P.R..

Da qui la precisazione dell’Agenzia, secondo cui, poiché la dichiarazione è destinata all’Amministrazione finanziaria, chiamata a effettuare controlli sulla veridicità del contenuto, si applicano le disposizioni dell’art. 38. Pertanto, la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro con sottoscrizione in originale e copia allegata del documento d’identità, senza necessità di autenticazione della sottoscrizione.