Corte di Cassazione, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17270.
Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo (assenza ingiustificata di quattro giorni per rifiuto del dipendente di mansioni ritenute diverse da quelle contrattuali), il lavoratore aveva tra l’altro rilevato che a norma del CCNL applicabile le mancanze che giustificano tale forma di licenziamento sono diverse e più gravi di quelle contestategli.
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