Nullo il licenziamento ritorsivo camuffato da crisi aziendale.

Se il licenziamento, seppur «ammantato da altre ragioni come il g.m.o.», viene intimato a seguito del rifiuto del lavoratore di accettare la proposta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part time a full time (o viceversa), il recesso è da ritenersi a tutti gli effetti ritorsivo e, come tale, rientrante tra i casi

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