Welfare – Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri.
L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 57 del 1° marzo 2024, ha esaminato il caso di una società che intende erogare alle lavoratrici madri, che dopo il periodo di astensione obbligatoria utilizzano il periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o
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